Area clienti

Per l’invio di reclami e richieste di informazioni può rivolgersi a:

Centrale Teleriscaldamento Valdaora Spa
Via Stazione 21
39030 Valdaora (BZ)
Tel. 0474 498 454
e-mail: info@fho.bz.it

Orari di apertura dell’ufficio e del servizio telefonico: 
lunedì – venerdì 08.00 – 12.00

SERVIZIO DI PRONTO INTERVENTO
Il servizio di pronto intervento per le segnalazioni di dispersioni di acqua o vapore dalla rete, irregolarità o interruzioni nella fornitura è gratuito e attivo 24 ore su 24 tutti i giorni dell’anno:
Tel. 0474 862 092

CONTATTI IMPORTANTI:
Fochisti:
Oberjakober Michael – Tel. 335 57 18 170
Philipp Pörnbacher – Tel. 349 45 61 853
Arthur Sapelza – Tel. 335 67 93 111

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COORDINATE BANCARIE:
Cassa Raiffeisen Brunico – Filiale Valdaora:
IBAN IT 52 X 08035 59040 000305006325
Cassa di risparmio Valdaora:
IBAN IT 42 I 06045 59040 00000066000

Realizzazione degli allacciamenti

Richieste per un nuovo allacciamento e un preventivo in merito possono essere presentate come segue:

  • tramite posta all’indirizzo Centrale Teleriscaldamento Valdaora SpA – Via Stazione 21 – 39030 Valdaora
  • tramite Email all’indirizzo info@fho.bz.it
  • carico del modulo compilato direttamente attraverso la funzione Carica documento nella sezione contatto su questo sito
  • personalmente nell’ufficio del Teleriscaldamento

Il modulo per la richiesta di allacciamento e preventivo può essere scaricato tra i download presenti in questa sezione.

Le seguenti prestazioni fanno parte del preventivo e sono pertanto comprese nel corrispettivo di allacciamento:

  • autorizzazioni per lavori di scavo su terreno pubblico
  • lavori di scavo e posa della tubazione per la rete di teleriscaldamento
  • fornitura e montaggio della sottostazione sulla parte primaria dell’impianto (tramite l’idraulico incaricato da parte della Centrale Teleriscaldamento Valdaora SpA)
  • fornitura di eventuali sottocontatori

Le seguenti prestazioni saranno a carico dell’utente:

  • autorizzazioni per lavori di scavo su terreni privati limitrofi
  • allacciamento del circuito secondario alla sottostazione
  • collegamenti elettrici per la sottostazione e i sottocontatori
  • fornitura della corrente per la sottostazione

Eventuali sconti o esenzioni dal pagamento dei corrispettivi di allacciamento applicabili alla generalità degli utenti non sono previste.

Richiesta esecuzione lavori

Richieste per l’esecuzione di lavori ulteriori (per esempio spostamento della tubazione) e un preventivo in merito possono essere presentate come segue:

  • tramite posta all’indirizzo Centrale Teleriscaldamento Valdaora SpA – Via Stazione 21 – 39030 Valdaora
  • tramite Email all’indirizzo info@fho.bz.it
  • carico del modulo compilato direttamente attraverso la funzione Carica documento nella sezione contatto su questo sito
  • personalmente nell’ufficio del Teleriscaldamento

Il relativo modulo può essere scaricato tra i download presenti in questa sezione.

Disattivazione della fornitura / Scollegamento dalla rete

Richieste per disattivazione della fornitura e/o scollegamento dalla rete possono essere presentate come segue:

  • tramite posta all’indirizzo Centrale Teleriscaldamento Valdaora SpA – Via Stazione 21 – 39030 Valdaora
  • tramite Email all’indirizzo info@fho.bz.it
  • carico del modulo compilato direttamente attraverso la funzione Carica documento nella sezione contatto su questo sito
  • personalmente nell’ufficio del Teleriscaldamento

Il modulo per la richiesta di disattivazione/scollegamento può essere scaricato tra i download presenti in questa sezione.

Le seguenti attività vengono eseguite da parte della Centrale Teleriscaldamento Valdaora SpA nel caso di una disattivazione della fornitura (Art. 8.2 TUAR):

  • chiusura delle valvole di intercettazione della sottostazione di utenza e loro piombatura
  • effettuazione della lettura di cessazione
  • emissione della fattura di chiusura del rapporto contrattuale, sulla base della lettura di cui alla precedente lettera b)

Non sono previsti corrispettivi o altri oneri per la disattivazione della fornitura ad eccezione dell’eventuale corrispettivo di salvaguardia di cui al comma 7.1 TUAR.

Il canone di base verrà addebitato ugualmente ogni due mesi.

Le seguenti attività vengono eseguite da parte della Centrale Teleriscaldamento Valdaora SpA nel caso di uno scollegamento dalla rete (Art. 8.2 e Art. 8.4 TUAR):

  • chiusura delle valvole di intercettazione della sottostazione di utenza e loro piombatura
  • effettuazione della lettura di cessazione
  • emissione della fattura di chiusura del rapporto contrattuale, sulla base della lettura di cui alla precedente lettera b)
  • rimozione del gruppo di misura e delle altre componenti della sottostazione d’utenza nei casi in cui queste siano di proprietà dell’esercente
  • disalimentazione di apparecchiature elettriche facenti parte dell’impianto di allacciamento
  • intercettazione del circuito idraulico di allacciamento a monte della proprietà privata dell’utente, ove tale circuito non serva altri utenti

Se il cliente chiede la rimozione della tubazione di teleriscaldamento fino al terreno pubblico oppure fino alla successiva giunzione nel terreno verrà presentato un preventivo e le spese accumulate verranno addebitate.

Non sono previsti corrispettivi o altri oneri per lo scollegamento dalla rete ad eccezione dell’eventuale corrispettivo di salvaguardia di cui al comma 7.1 TUAR.

Inoltre il canone di base non verrà più fatturato.

Non sono previsti vincoli temporali al recesso fatto salvo il periodo di preavviso di cui al comma 6.1 TUAR.

Standard di qualità commerciale

Standard di qualità commerciale ai sensi del RQCT relativo alla qualità commerciale

Ai sensi del RQCT (allegato A della delibera ARERA n. 526/2021/R/tlr e s.m.i.) dell’Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente ARERA, in qualità di esercente siamo obbligati a rispettare i seguenti standard di qualità commerciale:

Standard specifici:

Standard Descrizione Livello standard Grado di rispetto nell’anno 2023
Tempo massimo per esecuzione di lavori semplici È il tempo, misurato in giorni lavorativi, intercorrente tra la data di ricevimento da parte dell’esercente dell’accettazione del preventivo comunicata dal richiedente e la15 15 gg lavorativi   100%
Tempo massimo per esecizione di lavori complessi È la data, concordata tra esercente e richiedente, entro la quale l’esercente si impegna a completare i lavori complessi richiesti entro la data concordata   100%
Tempo massimo di attivazione della fornitura È il tempo, misurato in giorni lavorativi, intercorrente tra la data di ricevimento da parte dell’esercente della domanda di attivazione della fornitura del richiedente e la data di attivazione della fornitura 7 gg lavorativi   100%
Tempo massimo di riattivazione della fornitura in seguito a sospensione per morosità È il tempo intercorrente tra la data di ricevimento da parte dell’esercente il servizio dell’attestazione di avvenuto pagamento delle somme dovute dall’utente moroso e la data di effettiva riattivazione della fornitura 2 gg feriali   100%
Tempo massimo di disattivazione della fornitura su richiesta dell’utente È il tempo intercorrente tra la data di ricevimento da parte dell’esercente della richiesta di disattivazione della fornitura presentata dall’utente e la data di effettiva disattivazione 5 gg lavorativi   100%
Tempo ultimo per l’esecuzione dello scollegamento dalla rete richiesto dall’utente È la data, concordata tra esercente ed utente, entro la quale l’esercente si impegna a completare lo scollegamento dalla rete entro la data concordata 100%
Tempo massimo di risposta motivata a reclami scritti È il tempo intercorrente tra la data di ricevimento da parte dell’esercente del reclamo scritto del richiedente e la data di messa a disposizione a quest’ultimo da parte dell’esercente della risposta motivata scritta 30 gg solari 100%

Standard generali:

Standard Descrizione Livello standard Grado di rispetto nell’anno 2023
Percentuale minima di preventivazioni per lavori semplici messi a disposizione entro il tempo massimo di dieci (10) giorni lavorativi dalla relativa richiesta Il tempo di preventivazione per l’esecuzione di lavori è il tempo intercorrente tra la data di ricevimento da parte dell’esercente della richiesta di preventivo del richiedente e la data di messa a disposizione del preventivo al richiedente 90% 100%
Percentuale minima di preventivazioni per lavori complessi messi a disposizione entro il tempo massimo di trenta (30) giorni lavorativi dalla relativa richiesta Il tempo di preventivazione per l’esecuzione di lavori è il tempo intercorrente tra la data di ricevimento da parte dell’esercente della richiesta di preventivo del richiedente e la data di messa a disposizione del preventivo al richiedente 90% 100%

Indennizzi automatici ai sensi del RQCT relativo alla qualità commerciale
In caso di mancato rispetto degli standard specifici di qualità commerciale indicati, l’esercente deve accreditare all’utente un indennizzo automatico secondo le condizioni previste dal RQCT.

L’indennizzo automatico base corrisponde a 30 Euro per prestazioni richieste da utenti di minori dimensioni (con una potenza contrattuale non superiore a 50 kW) e a 70 Euro per prestazioni richieste da utenti di medie dimensioni (con potenza contrattuale superiore a 50 kW e non superiore a 350 kW). Solo nel caso di risposta motivata a reclamo scritto di un utente l’indennizzo automatico base corrisponde sempre a 30 Euro.

L’indennizzo base è crescente in relazione al ritardo nell’esecuzione della prestazione come indicato di seguito:
– se l’esecuzione della prestazione avviene oltre lo standard, ma entro un tempo doppio dello standard a cui si riferisce la prestazione o, nei casi di lavori complessi o dello scollegamento, entro 45 giorni solari dal termine ultimo concordato per l’esecuzione della prestazione, è corrisposto l’indennizzo automatico base;
– se l’esecuzione della prestazione avviene oltre un tempo doppio dello standard cui si riferisce la prestazione, ma entro un tempo triplo o, nei casi di lavori complessi o dello scollegamento, oltre i 45 giorni solari ma entro 90 giorni solari dal termine ultimo concordato per l’esecuzione della prestazione, è corrisposto il doppio dell’indennizzo automatico base;
– se l’esecuzione della prestazione avviene oltre un tempo triplo dello standard cui si riferisce la prestazione o, nei casi di lavori complessi o dello scollegamento, oltre i 90 giorni solari dal termine ultimo concordato per l’esecuzione della prestazione, è corrisposto il triplo dell’indennizzo automatico base.

L’indennizzo verrà accreditato all’utente attraverso detrazione dall’importo addebitato nel primo documento di fatturazione utile. La corresponsione dell’indennizzo automatico non esclude la possibilità di richiedere nelle opportune sedi il risarcimento dell’eventuale danno ulteriore subìto

Standard specifici di qualità del servizio di telecalore relativi alla misura ai sensi del TIMT

Ai sensi del TIMT (Allegato A, Delibera ARERA 17 novembre 2020, 478/2020/R/tlr e s.m.i.) dell’Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente ARERA, in qualità di esercente siamo obbligati a rispettare i seguenti standard di qualità commerciale relativi alla misura:

Indicatore Standard specifico Grado di rispetto nell’anno 2023
Tempo di intervento per la verifica del misuratore di cui all’Articolo 13 TIMT Tempo massimo di 15 (quindici) giorni lavorativi 100%
Tempo di comunicazione dell’esito della verifica del misuratore di cui all’Articolo 14 TIMT Tempo massimo di 10 (dieci) giorni lavorativi, se effettuata in loco 100%
Tempo di comunicazione dell’esito della verifica del misuratore di cui all’Articolo 14 TIMT Tempo massimo di 30 (trenta) giorni lavorativi, se non effettuata in loco 100%
Tempo di sostituzione del misuratore guasto o malfunzionante di cui all’Articolo 15 TIMT Tempo massimo di 15 (quindici) giorni lavorativi 100%

Indennizzi automatici ai sensi del TIMT relativo alla misura

In caso di mancato rispetto degli standard specifici di qualità definiti all’Articolo 18 del TIMT, l’esercente corrisponde all’utente, in occasione del primo documento di fatturazione utile, un indennizzo automatico base pari a:
a) trenta (30) euro, per prestazioni richieste da utenti di minori dimensioni (con una potenza contrattuale non superiore a 50 kW);
b) settanta (70) euro, per prestazioni richieste da utenti di medie dimensioni (con potenza contrattuale superiore a 50 kW e non superiore a 350 kW).
Tali indennizzi automatici base sono crescenti in relazione al ritardo nell’esecuzione della prestazione come indicato di seguito:
a) se l’esecuzione della prestazione avviene oltre lo standard, ma entro un tempo doppio dello standard a cui si riferisce la prestazione, è corrisposto l’indennizzo automatico base;
b) se l’esecuzione della prestazione avviene oltre un tempo doppio dello standard cui si riferisce la prestazione, ma entro un tempo triplo, è corrisposto il doppio dell’indennizzo automatico base;
c) se l’esecuzione della prestazione avviene oltre un tempo triplo dello standard cui si riferisce la prestazione è corrisposto il triplo dell’indennizzo automatico base.

L’esercente non è tenuto a corrispondere l’indennizzo automatico qualora il mancato rispetto degli standard specifici di qualità sia riconducibile a una delle seguenti cause: a) cause di forza maggiore, intese come atti di autorità pubblica, eventi naturali eccezionali per i quali sia stato dichiarato lo stato di calamità dall’autorità competente, scioperi indetti senza il preavviso previsto dalla legge, mancato ottenimento di atti autorizzativi; b) cause imputabili all’utente o a terzi, ovvero danni o impedimenti provocati da terzi.

L’esercente, nei casi in cui l’utente risulti moroso, sospende l’erogazione dell’indennizzo automatico fino al pagamento delle somme dovute.

Standard specifici di qualità del servizio di telecalore relativi alla qualità tecnica ai sensi del RQTT

Ai sensi del RQTT (Allegato A, Delibera ARERA 25 luglio 2023, 346/2023/R/tlr e s.m.i.) dell’Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente ARERA, in qualità di esercente siamo obbligati a rispettare i seguenti standard di qualità tecnica:

Indicatore Standard specifico Grado di rispetto nell’anno 2024
Durata massima delle interruzioni del servizio, calcolata sulla base delle disposizioni di cui all’Articolo 13 del RQTT, avvenute senza il preavviso di cui all’Articolo 14 del RQTT 12 ore, se avvenute nel periodo invernale n.d.
24 ore, se avvenute nel periodo estivo n.d.

Indennizzi automatici ai sensi del RQTT relativo alla qualità tecnica

In caso di mancato rispetto degli standard specifici di qualità definiti all’Articolo 20 del RQTT, l’esercente corrisponde all’utente, in occasione della prima bolletta utile, un indennizzo automatico base calcolato mediante la seguente formula:

I = min{ ∗ ;I }

dove:

  • K è il coefficiente che indica l’entità dell’indennizzo base specifico alla potenza dell’utente, pari a 0,5 euro/kW;
  • Pcontr è la potenza contrattuale dell’utente interessato dal mancato rispetto dello standard di qualità, espressa in kW;
  • Imax è il cap applicato all’indennizzo automatico base, pari a 600 euro.

Tale indennizzo automatico base è crescente in relazione al ritardo nel riavvio della fornitura del servizio al singolo utente, come indicato di seguito:

  1. a) è corrisposto l’indennizzo automatico base se il riavvio del servizio avviene oltre lo standard, ma entro un tempo doppio dello standard;
  2. b) è corrisposto il doppio dell’indennizzo automatico base se il riavvio del servizio avviene oltre un tempo doppio dello standard, ma entro un tempo triplo;
  3. c) è corrisposto il triplo dell’indennizzo automatico base se il riavvio del servizio avviene oltre un tempo triplo dello standard.

L’esercente non è tenuto a corrispondere l’indennizzo automatico qualora il mancato rispetto degli standard specifici di qualità sia riconducibile a una delle seguenti cause:

  1. a) cause di forza maggiore, intese come atti di autorità pubblica, eventi naturali eccezionali per i quali sia stato dichiarato lo stato di calamità dall’autorità competente, scioperi, mancato ottenimento di atti autorizzativi;
  2. b) cause esterne, intese come danni provocati da terzi, emergenze o incidenti, per fatti non imputabili all’esercente.

L’esercente, nei casi in cui l’utente risulti moroso, sospende l’erogazione dell’indennizzo automatico fino al pagamento delle somme dovute.

Esercizio del diritto di recesso

L’utente ha diritto di recedere dal contratto di fornitura del servizio di teleriscaldamento in qualunque momento, con un periodo di preavviso di un mese. L’utente esercita tale diritto presentando all’esercente una richiesta di disattivazione della fornitura oppure presentando una richiesta di scollegamento dalla rete.
Nel caso in cui il recesso avvenga prima della naturale scadenza del contratto, all’utente potrà essere addebitato un corrispettivo di salvaguardia a copertura dei costi di allacciamento. Il corrispettivo di salvaguardia è calcolato secondo i criteri di cui all’art. 7.1 del TUAR (Allegato A alla deliberazione ARERA 463/2021/R/tlr e s.m.i.).*

L’ammontare del corrispettivo di salvaguardia applicabile è determinato in funzione del momento in cui avviene il recesso.
Il corrispettivo di salvaguardia applicabile all’utente è pari a:
a) nel caso di utente residenziale domestico, diverso da un utente socio della società cooperativa che gli fornisce l’energia termica, alla differenza tra il costo di realizzazione dell’allacciamento, al netto di eventuali contributi pubblici, e il corrispettivo applicato all’utente per la realizzazione dello stesso;
b) in tutti i casi diversi dalla precedente lettera a), alla differenza tra il costo di realizzazione dell’allacciamento, di estensione e/o potenziamento della rete e di ogni altra opera necessaria per fornire l’energia termica all’utente, al netto di eventuali contributi pubblici, e il corrispettivo totale applicato all’utente.
Il corrispettivo di salvaguardia viene applicato per: i) 5 anni per un utente residenziale, sia domestico sia non domestico, diverso da un utente socio della società cooperativa che gli fornisce energia termica; ii) 10 anni, per gli utenti diversi da quelli di cui alla precedente lettera i).

Rateizzazione della bolletta

Ai sensi dell’art. 4.5 del Testo Unico TITT dell’ARERA (Allegato A alla delibera del 16 luglio 2019 n. 313/2019/R/tlr e s.m.i.), e ai sensi dell’art. 9 del contratto di fornitura, il Cliente ha la facoltà di richiedere la rateizzazione dei pagamenti entro 10 (dieci) giorni solari successivi al termine fissato per il pagamento della Fattura, qualora l’importo fatturato sia superiore a 3 (tre) volte l’importo medio fatturato nelle Fatture emesse nei 12 (dodici) mesi precedenti all’emissione della Fattura. La rateizzazione può essere richiesta per e-mail al seguente indirizzo del Fornitore: www.fho.bz.it. In tal caso saranno applicati al Cliente gli interessi di mora pari al Tasso Ufficiale di Riferimento (TUR) fissato dalla Banca Centrale Europea e calcolati dal giorno di scadenza del termine fissato per il pagamento della Fattura.

Le somme oggetto di rateizzazione sono suddivise in un numero di rate successive di ammontare costante pari al massimo al numero di Fatture emesse negli ultimi 12 (dodici) mesi, salvo diverso accordo scritto tra le Parti. Le rate, non cumulabili, hanno una frequenza pari alla periodicità di fatturazione, fatta salva la facoltà per il Fornitore di imputare le rate a mezzo di documenti diversi dalla Fattura. In caso di cessazione del Contratto, il Fornitore ha facoltà di richiedere al Cliente il pagamento immediato dell’importo relativo alle rate non ancora scadute.

Richieste di informazioni e invio reclami

Richieste di informazioni e reclami scritti possono essere presentate tramite posta all’indirizzo Centrale Teleriscaldamento Valdaora SpA – Via Stazione 21 – 39030 Valdaora o tramite Email all’indirizzo: info@fho.bz.it

Il modulo può essere scaricato tra i download presenti in questa sezione.

Modalità di attivazione del Servizio Conciliazione dell’Autorità
L’Autorità di Regolazione per Energia, Reti e Ambiente (ARERA) ha introdotto la possibilità per gli utenti finali di attivare la procedura di conciliazione dinanzi al Servizio Conciliazione dell’Autorità, qualora si verifichi una problematica con l’operatore che non sia stata risolta mediante reclamo.

È importante sottolineare che il tentativo di conciliazione non è obbligatorio per poter accedere alla giustizia ordinaria.

L’istituzione del Servizio Conciliazione è stata promossa dall’Autorità con l’obiettivo di mettere a disposizione degli utenti finali del servizio del teleriscaldamento (o telecalore), una procedura semplice e veloce per risolvere eventuali controversie con gli operatori. Questo avviene attraverso l’intervento di un conciliatore appositamente formato in mediazione sui settori regolati, il quale aiuta le parti coinvolte a raggiungere un accordo soddisfacente per entrambe le parti.

Per attivare la procedura del Servizio Conciliazione, l’utente finale deve registrarsi sulla piattaforma online dedicata (https://conciliazione.arera.it), compilare la maschera con tutte le informazioni richieste e allegare i documenti necessari. È fondamentale assicurarsi di fornire tutti i documenti richiesti, in quanto, se mancanti, la Segreteria del Servizio Conciliazione comunicherà all’utente finale di integrare la domanda entro sette giorni. Nel caso in cui l’utente non provveda a tale integrazione entro il termine indicato, non sarà possibile attivare la procedura di conciliazione, e la domanda incompleta e non integrata verrà archiviata.

Nel caso in cui l’utente non possa utilizzare la modalità telematica, anche tramite l’ausilio di un’Associazione o di altro delegato, resta comunque la possibilità di presentare la domanda in modalità offline, utilizzando fax o posta. È comunque importante precisare che la gestione della procedura avverrà principalmente online, indipendentemente dalla modalità di presentazione iniziale.

Per maggiori informazioni e approfondimenti riguardo al Servizio Conciliazione, è possibile consultare la pagina dedicata sul sito interno dell’ARERA all’indirizzo: https://www.arera.it/it/consumatori/conciliazione.htm

Prestazioni ambientali

Informazioni sul mix di combustibili utilizzato per la produzione dell’energia termica immessa in rete nell’anno 2023:

Combustibili rinnovabili:

  • Biomassa solida (legna): 100 %
  • Biomassa liquida (olio vegetale): 0 %
  • Biomassa gassosa (biogas): 0 %

Combustibili fossili:

  • Metano: 0 %
  • Gasolio: 0 %

Quota di energia rinnovabile dell’energia immessa in rete : 100%

Quota di energia rinnovabile certificata tramite garanzie di origine: attualmente nessuna certificazione

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